Argomenti della pagina:
ASSOCIAZIONE ALETEIA
COSA E’ LA MEDIAZIONE CIVILE
– Mediazione civile facoltativa
– Mediazione civile obbligatoria
COME AVVIENE IL PROCEDIMENTTO DI MEDIAZIONE
ORGANISMI DI MEDIAZIONE CIVILE
ALETERIA E MEDIAZIONE CIVILE
MEDIAZIONE CIVILE PREZZI E COSTI
– Idennità di mediazione
– Tabella delle idennità
COME PRESENTARE DOMANDA DI MEDIAZIONE
MEDIAZIONE CIVILE IN TOSCANA
ASSOCIAZIONE ALETEIA
ALETEIA è un Organismo di mediazione autorizzato dal Ministero della Giustizia con provvedimento del 01 ottobre 2018 e iscritto al Registro nazionale al n° 1080. ALETEIA, è una realtà di primo piano nel campo della mediazione penale, ed ha scelto scelto da tempo di ampliare la sua area di intervento anche alla mediazione civile e commerciale offrendo servizi di alto livello e mettendo a disposizione i migliori professionisti del settore. I servizi di mediazione civile e commerciale sono disponibili nelle principali città della Toscana ed in alcune zone limitrofe.
COSA E’ LA MEDIAZIONE CIVILE
La mediazione civile è l’attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.
- La mediazione civile rappresenta un’opportunità per coloro che, vivendo un’esperienza conflittuale, cercano uno spazio neutrale in cui trovare ascolto e un aiuto nella ricerca di una soluzione. È quindi uno strumento per sostenere la capacità delle persone di affrontare in modo costruttivo i problemi e di costruire relazioni maggiormente collaborative.
Con la mediazione civile le parti in conflitto hanno la possibilità di intraprendere una via rapida per trovare un accordo. Il percorso si conclude generalmente in pochi incontri, comunque entro tre mesi, salvo accordo diverso tra le parti e il mediatore.
La mediazione civile ha alcune caratteristiche peculiari che di seguito andiamo ad indicare: garantisce la massima riservatezza: le informazioni raccolte in mediazione rimangono assolutamente confidenziali; viene tutelata l’autonomia delle parti, che raggiungono un accordo solo se lo vogliono; offre l’opportunità di salvaguardare le relazioni future tra i soggetti coinvolti; è conveniente economicamente, presentando costi chiari e contenuti.
La mediazione civile si distingue in facoltativa e obbligatoria.
MEDIAZIONE CIVILE FACOLTATIVA
Si ricorre alla mediazione civile facoltativa per tutte le controversie civili e commerciali aventi ad oggetto materie diverse da quelle indicate dalla normativa all’art 5, c.1bis e c. 2 del Decreto Legislativo 28/2010, purché si tratti comunque di diritti dei quali i titolari possono disporre, cosiddetti diritti disponibili.
In sostanza, nella piena disponibilità di tali diritti, la mediazione risulta quindi essere uno strumento al quale le parti possono liberamente accedere per tentare di individuare una soluzione conciliativa alla propria controversia.
MEDIAZIONE CIVILE OBBLIGATORIA
Si ricorre alla mediazione civile obbligatoria quando l’utilizzo di questo strumento è condizione di procedibilità per agire in giudizio. Ciò significa che la parte interessata a ottenere una sentenza di merito da parte del giudice, è tenuta preliminarmente a esperire un tentativo di mediazione.
La mediazione è condizione di procedibilità in due casi.
Il primo caso di mediazione civile obbligatoria riguarda le materie oggetto della controversia. La normativa indica – all’art 5 c. 1 bis del Decreto Legislativo 28/2010 – l’elenco delle materie specifiche per le quali chi intende esercitare in giudizio un’azione, è preliminarmente tenuto, assistito dal suo avvocato, a esperire il procedimento di mediazione. Si tratta delle controversie in materia di:
- condominio;
- contratti assicurativi, bancari e finanziari;
- risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
- risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria;
- affitto di aziende;
comodato;
locazione;
patti di famiglia;
divisione;
diritti reali;
- successioni ereditarie;
“Il secondo caso di mediazione civile obbligatoria si riferisce all’ipotesi – prevista all’art 5 c. 2 del Decreto Legislativo 28/2010 – in cui il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il comportamento delle parti, dispone l’esperimento del procedimento di mediazione”.
COME AVVIENE IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
Il procedimento di mediazione è caratterizzato da alcune fasi standard.
Dopo la presentazione dell’istanza di mediazione il responsabile dell’organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. La comunicazione all’altra parte della ricezione dell’istanza e la convocazione al primo incontro sono effettuate dall’organismo – oppure a cura della parte istante – con ogni mezzo idoneo tale da garantirne la ricezione.
In occasione del primo incontro spetta al mediatore chiarire alle parti presenti le caratteristiche della mediazione e le sue modalità di svolgimento. Al termine della presentazione, il mediatore verifica con le parti e i loro avvocati la possibilità di avviare la procedura di mediazione. In caso positivo, si procede con lo svolgimento.
Negli incontri successivi il mediatore e le parti esplorano la controversia attraverso la libera espressione dei distinti punti di vista, mediante sessioni congiunte o tramite sessioni riservate con le singole parti e i loro assistenti legali. In questa fase, andando oltre le pretese dichiarate dalle parti, si fanno emergere gli interessi e i bisogni latenti e si procede con la negoziazione, facilitata dal mediatore, al fine di individuare soluzioni di reciproca soddisfazione.
La mediazione, in quanto procedimento che si basa sulla libera adesione delle parti, permette loro di abbandonare la procedura in qualsiasi momento.
Il procedimento di mediazione si conclude con un verbale di accordo o di mancato accordo, a seconda che le parti abbiano raggiunto o meno una soluzione in ordine alla controversia che le riguarda.
ORGANISMI DI MEDIAZIONE CIVILE
Gli organismi di mediazione civile sono enti pubblici o privati presso cui può svolgersi il procedimento di mediazione ai sensi del decreto legislativo 28/2010.
Gli organismi abilitati a svolgere la mediazione sono iscritti in un apposito registro presso il Ministero della Giustizia.
Agli organismi di mediazione civile sono richieste professionalità ed efficienza. In particolare, sono richieste:
- La capacità organizzativa e quella finanziaria. L’attività di mediazione deve essere indicata nell’oggetto sociale o nello scopo associativo. Ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria, gli organismi devono possedere un capitale non inferiore a 10.000 euro; ai fini della dimostrazione della capacità organizzativa, gli organismi devono attestare di essere in grado di poter operare in almeno due province della stessa regione o, in alternativa, in due regioni diverse;
- Una polizza assicurativa per la eventuale responsabilità che possa derivare dallo svolgimento delle attività dell’organismo e dei suoi mediatori;
- Il possesso del requisito di onorabilità da parte dei soci e di tutto il personale dell’organismo;
- Il possesso del requisito di trasparenza contabile e amministrativa dell’ente richiedente;
Le garanzie di riservatezza, imparzialità e indipendenza nell’ambito delle attività di mediazione. Inoltre, è richiesto che il regolamento dell’organismo sia conforme alla normativa, anche per quanto riguarda il rapporto giuridico con i propri mediatori;
- La presenza nella propria lista di almeno cinque mediatori;
- Una sede principale e – tramite sedi secondarie – la capacità operativa sopra richiamata.
ALETEIA
ALETEIA è un Organismo di mediazione autorizzato dal Ministero della Giustizia con provvedimento del 01 ottobre 2018 e iscritto al Registro nazionale al n° 1080.
ALETEIA, realtà di primo piano nel campo della mediazione penale, ha così scelto di ampliare la sua area di intervento anche alla mediazione civile.
L’Organismo di mediazione ALETEIA trova le sue radici nel Centro per la Mediazione dei Conflitti, progetto avviato nel 2008 in collaborazione con un team di esperti sulla gestione dei conflitti, che da anni si occupavano a livello accademico e con esperienza sul campo di trasformazione costruttiva dei conflitti.
All’esperienza del Centro per la Mediazione dei Conflitti seguiva poi nel 2012 l’apertura dell’Organismo SVS Mediazione, che negli ultimi anni ha consolidato a livello regionale una cospicua attività, valorizzando lo strumento della mediazione.
Oggi, questo bagaglio di esperienza sul campo ha la possibilità di crescere ulteriormente, all’interno di un nuovo scenario, quello di ALETEIA, che permette di assicurare continuità a questo percorso professionale in un contesto valoriale coerente con i principi che lo hanno da sempre ispirato.
Perché scegliere ALETEIA?
Perché da anni i suoi mediatori si occupano di mediazione, ancor prima che la legge la rendesse obbligatoria.
Perché ha, tra i suoi mediatori, professionisti qualificati che hanno unito competenza a livello accademico ed esperienza sul campo.
Perché chi viene da ALETEIA trova un servizio economico e tra i più vicini alla persona, con la convinzione che la mediazione debba essere uno strumento ed una possibilità per tutti e alla portata di tutti; troverà, inoltre, una segreteria e un Case Manager che aiuteranno e sosterranno le parti durante tutti i passaggi formali e sostanziali del percorso di mediazione.
Perché ALETEIA, coerentemente con la sua mission e natura di ente del terzo settore, svolge attività d’interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
MEDIAZIONE CIVILE – PREZZI E COSTI
Riguardo ai costi per la mediazione, Aleteia – pur essendo un ente privato – ha fatto la scelta di allineare le proprie tariffe alle tabelle previste per gli enti pubblici dal Decreto ministeriale 180/2010.
Chi si avvale delle attività di mediazione civile e commerciale del nostro organismo trova un servizio tra i più economici e tra i più vicini alla persona. Riteniamo infatti che la mediazione debba essere uno strumento ed una possibilità per tutti e alla portata di tutti.
I costi della mediazione sono chiari e conosciuti dalle parti prima dell’avvio del procedimento. Inoltre, questi costi prescindono dal numero di mediatori coinvolti e dal numero di incontri svolti.
È possibile contattare la nostra segreteria per ogni dubbio o richiesta di chiarimenti riguardo ai costi del servizio. Inoltre, le parti riceveranno tutta l’assistenza necessaria durante tutti i passaggi formali e sostanziali inerenti al percorso di mediazione.
I costi della mediazione sono chiari e riportati qui seguito.
- Indennità di mediazione
- Tabella delle indennità
INDENNITA’ DI MEDIAZIONE
L’indennità di mediazione comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
Le spese di avvio (pari ad € 48,80 IVA compresa per i valori delle controversie fino ad € 250.000 oppure ad € 97,60 IVA compresa per i valori delle controversie superiori ad € 250.000) sono a carico di ogni parte che aderisce alla procedura e partecipa al primo incontro, a prescindere dall’avvio effettivo della mediazione. Alle spese di avvio vanno aggiunti, per la parte istante, i costi sostenuti per l’invio della Raccomandata 1 pari ad € 13,70 per ogni parte convocata.
Le spese di mediazione, indicate nella tabella seguente, devono essere corrisposte in caso di avvio e al termine del primo incontro gratuito. In ogni caso il saldo delle spese di mediazione deve essere corrisposto prima del rilascio del verbale finale. Ad esse va aggiunto il rimborso delle eventuali ulteriori spese vive sostenute.
I pagamenti ad Aleteia devono essere inviati tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:
Intestazione: Aleteia
IBAN: IT84 U030 6902 9221 0000 0061 317
TABELLA DELLE IDENNITA’
Scaglioni | Valore della lite | Spesa per ciascuna parte (al netto dell’IVA 22%) | ||
spese di avvio | spese di mediazione | spese di mediazione per le materie ex art. 5,c.1-bis delD.Lgs. 28/2010.* | ||
1 | Fino a € 1.000 | € 40,00 | € 65,00 | € 43,00 |
2 | da € 1.001 a € 5.000 | € 40,00 | € 130,00 | € 86,00 |
3 | da € 5.001 a € 10.000 | € 40,00 | € 240,00 | € 160,00 |
4 | da € 10.001 a € 25.000 | € 40,00 | € 360,00 | € 240,00 |
5 | da € 25.001 a € 50.000 | € 40,00 | € 600,00 | € 400,00 |
6 | da € 50.001 a € 250.000 | € 40,00 | € 1.000,00 | € 665,00 |
7 | da € 250.001 a € 500.000 | € 80,00 | € 2.000,00 | € 1.000,00 |
8 | da € 500.001 a € 2.500.000 | € 80,00 | € 3.800,00 | € 1.900,00 |
9 | da € 2.500.001 a € 5.000.000 | € 80,00 | € 5.200,00 | € 2.600,00 |
10 | oltre € 5.000.000 | € 80,00 | € 9.200,00 | € 4.600,00 |
La tabella delle indennità comprende le spese di avvio e le spese di mediazione, entrambe definite in base al valore della controversia.
Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. Se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
Per le materie ex art. 5, c.1-bis e c.2 del D.Lgs. 28/2010, per le quali il tentativo di mediazione è condizione di procedibilità per esercitare un’azione in giudizio, è prevista una riduzione delle spese di mediazione.
Sono invece previste dalla legge (a valere solo sulle spese di mediazione) le seguenti maggiorazioni:
+ 20% in caso di particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare, dichiarati dal Responsabile dell’Organismo (eccetto per le materie ex art. 5, c.1 bis e c.2 del D.Lgs 28/2010).
+ 20% in caso di formulazione della proposta (eccetto per le materie ex art. 5, c.1 bis e c.2 del D.Lgs 28/2010).
+ 25% in caso di accordo raggiunto.
Infine, in base all’art. 20 del D. Lgs. N. 28/2010, è previsto un credito d’imposta nei seguenti termini: alle parti che corrispondono l’indennità ai soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento, determinato secondo quanto disposto dai commi 2 e 3. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà.
COME PRESENTARE DOMANDA DI MEDIAZIONE
E’ possibile presentare domanda in due modi.
Accedi alla pagina con la modulistica cliccando qui, scarica i moduli e segui le indicazioni riportate.
Contattaci direttamente e ti guideremo nella compilazione
MEDIAZIONE CIVILE IN TOSCANA
Con Aleteia è possibile presentare domanda di mediazione in diverse località della Toscana e non solo.
Siamo territorialmente competenti nelle seguenti zone: Firenze, Pisa, Livorno e Isola d’Elba, Lucca e Versilia, Arezzo, Massa, Pontremoli, La Spezia.
I nostri uffici sono presenti in molte località, sia nelle principali città della regione, sia in zone più distanti dai tribunali territorialmente competenti ma più vicine ai nostri clienti e agli studi dei loro assistenti legali.
Ogni sede ha un referente di zona al quale è possibile rivolgersi – telefonicamente o via email – per ricevere informazioni sul nostro servizio o fissare un appuntamento conoscitivo preliminare.
Rimane sempre a disposizione la segreteria centrale per ricevere istanze, fornire informazioni sulla procedura di mediazione e assistenza durante il procedimento.
APPROFONDIMENTI
Linee guida della riforma della mediazione civile e commerciale(Commissione Luiso) – DOWNLOAD
“Homo sum, humani nihil a me alienum puto.”
Publio Terenzio Afro